Art. 7.
(Sostegno alle biblioteche pubbliche statali e scolastiche).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, destina parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, al finanziamento di progetti presentati da biblioteche pubbliche statali o da biblioteche scolastiche volti a:

          a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

 

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          b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

          c) formare il personale e garantire il suo periodico aggiornamento;

          d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

      2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.